Cert. n° CERT-14747-2004-AQ-BRI-SINCERT (*)

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 REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA

 

 

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 1095 DEL 25 LUGLIO 2002

testo aggiornato al  D.R. 3953 del 21 dicembre 2004 (in corso di approvazione)

 

ARTICOLO 1

(Natura del Dipartimento)

Il Dipartimento di Linguistica va inteso come organizzazione delle aree di ricerca relative alle lingue e alle letterature straniere, alle scienze linguistiche, filologiche e documentarie (teoriche e applicate), alla storia delle lingue (antiche, medievali e moderne), alla storia delle culture e civiltà straniere. Al Dipartimento possono afferire professori e ricercatori che si riconoscono nei suddetti ambiti di ricerca, da qualunque facoltà dell'Università della Calabria essi provengano, secondo quanto stabilito dallo Statuto e secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale d’Ateneo.

ARTICOLO 2

(Finalità del Dipartimento)

Il Dipartimento di Linguistica promuove e coordina le attività di ricerca di sua competenza, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore. Esso promuove e coordina inoltre Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Specializzazione e di Perfezionamento post grado universitario, nonché Corsi di aggiornamento e Formazione nell'ambito degli insegnamenti ad esso afferenti.

Il Dipartimento può programmare e attuare cooperazioni scientifiche, didattiche e di ricerca con Enti, Istituti e Associazioni Culturali in conformità con i suoi fini istituzionali.

Nell'ambito dei  settori di ricerca indicati all’art.1 e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui al successivo art. 12, punto 2 del presente Regolamento, il Dipartimento di Linguistica può svolgere attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati.

ARTICOLO 3

(Partecipazione all'attività didattica)

Il Dipartimento di Linguistica concorre, in collaborazione con i Corsi di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia e le altre Facoltà dell'Università della Calabria, allo svolgimento delle attività didattiche ordinarie e sperimentali degli insegnamenti ad esso afferenti. In particolare, organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando e attuando collaborazioni con strutture analoghe in altri Atenei in Italia e all'estero, concorrendo a diffondere i risultati conseguiti.

Il Dipartimento di Linguistica coordina l'utilizzazione da parte degli studenti delle sue strutture e dei servizi annessi, in piena collaborazione con i Corsi di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia e con le altre Facoltà interessate. Fornisce inoltre i necessari supporti per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio e di perfezionamento per le discipline ad esso afferenti e per quelle che si attiveranno nel corso degli anni.

ARTICOLO 4

(Servizi, strutture e attrezzature)

Il Dipartimento di Linguistica si avvale delle attrezzature ad esso già assegnate e di quelle che, a qualunque titolo, verranno acquisite o date in uso nel corso degli anni.

Ai fini di una migliore organizzazione delle attività delle aree di ricerca ad esso afferenti, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere costituiti Laboratori dipartimentali e Sezioni.

Le attività dei Laboratori, delle Sezioni e quelle del personale tecnico eventualmente assegnato, sono coordinate dal Coordinatore, scelto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ed i ricercatori delle discipline afferenti alle aree interessate. In presenza di un unico titolare dell'area, l'assegnazione dell'incarico si intende automatica.

Il funzionamento delle singole strutture è demandato ad appositi regolamenti da approvarsi da parte del Consiglio di Dipartimento.

ARTICOLO 5

(Personale del Dipartimento)

Al Dipartimento di Linguistica afferiscono:

a)      i professori di ruolo e fuori ruolo;

b)      i supplenti e gli affidatari di insegnamento;

c)      i professori a contratto;

d)      i ricercatori;

e)      i titolari di assegni di ricerca;

f)        gli iscritti ai dottorati di ricerca;

g)      il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;

h)      gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l’afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L’afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell’assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all’assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) ed h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

L’afferenza al Dipartimento di Linguistica è incompatibile con l’afferenza ad altro Dipartimento.

ARTICOLO 6

(Autonomia del Dipartimento di Linguistica)

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento. Il decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Nel rispetto dei propri fini istituzionali il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 7

(Criteri di formazione del bilancio preventivo e del Conto consuntivo)

Bilancio preventivo:

-    l’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;

-    la gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione;

-   il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo;

-    per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

-    tra le entrate è iscritto come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce così come emerge dal prospetto della situazione finanziaria presunta;

-    tra le uscite viene iscritto come prima posta l'eventuale disavanzo presunto dell'esercizio precedente;

-   nell'ipotesi di cui al punto precedente, il Consiglio di Dipartimento, deve indicare nella delibera di approvazione del bilancio preventivo i criteri adottati per ripianare detto disavanzo;

-   nel caso di maggiore accertamento in sede consuntiva del disavanzo, rispetto a quello presunto, il Consiglio di Dipartimento deve deliberare i provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti di tale scostamento. 

Conto consuntivo:

-   il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto  economico, della situazione amministrativa e della situazione dei residui ed è accompagnato da una relazione del Direttore del Dipartimento;

-    tale relazione illustra l'andamento della gestione finanziaria e i fatti economicamente rilevanti  verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio nonché la consistenza del personale in servizio;

-    il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa; in esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l’anno, le somme accertate ed impegnate, le somme riscosse e pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere e da pagare;

-    per i residui sono indicati:

- l’ammontare all’inizio dell’anno finanziario;

- le variazioni in più o in meno per riaccertamenti;

- le somme riscosse o pagate in conto residui;

- le somme rimaste da riscuotere e da pagare;

-   devono essere, inoltre, evidenziate in apposita relazione tutte le entrate incassate direttamente sul bilancio del Dipartimento;

-   la situazione patrimoniale indica la consistenza dei beni mobili all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio e per altre cause.

 

ARTICOLO 8

(Organi del Dipartimento di Linguistica)

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

ARTICOLO 9

(Il Direttore)

Il Direttore rappresenta il Dipartimento:

-    convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;

-   adotta provvedimenti di provata urgenza su argomenti afferenti alla competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;

-   assicura nei limiti delle disponibilità del Dipartimento i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca dei docenti;

-    autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento;

-    predispone entro il 10  novembre, coadiuvato dalla Giunta e per la parte tecnico-contabile dal Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione; esso è corredato da una apposita relazione tecnica e programmatica che evidenzia le attività istituzionali da svolgere. Nella stesura del bilancio di previsione vengono iscritti  in bilancio, per ciò che attiene i trasferimenti dall’Amministrazione Centrale, importi pari a quelli consolidati per l’anno precedente. Tali importi verranno rideterminati allorquando il Senato Accademico avrà proceduto alla ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 2.3, comma 1, lett. m) dello Statuto;

-   trasmette il bilancio di previsione, che  deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento entro il 30 novembre, completo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti entro i cinque giorni successivi al parere espresso dal predetto Collegio, all’Amministrazione Centrale;

-   predispone, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario Amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale, il conto consuntivo;

-   trasmette, al Consiglio di Dipartimento il conto consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che a sua volta deliberato dal Consiglio di Dipartimento  entro il 10 aprile deve essere trasmesso all'Amministrazione Centrale per allegarlo al conto consuntivo dell'Ateneo entro i successivi 5 giorni;

-   propone, sentita la Giunta, l'incarico di Segretario Amministrativo ad un funzionario in possesso dei requisiti necessari; detto incarico ha durata triennale ed è attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Con la collaborazione della Giunta, sentito il Segretario Amministrativo per la parte contabile, il Direttore predispone entro il 30 settembre le richieste di finanziamento  per il successivo esercizio finanziario. Tali richieste sono trasmesse agli organi di indirizzo politico dell'Ateneo per i fini di cui agli art.2.2., comma 1, lett.i) e 2.3, comma 1, lett.m) dello Statuto.

Le proposte devono evidenziare le esigenze finanziarie per il funzionamento e per le azioni programmatiche, precisando le risorse eventualmente già disponibili e quelle di cui si chiede l'assegnazione, con l’indicazione delle entrate derivanti da attività contrattuali e di ogni altra natura che si prevedono per l'esercizio futuro.

Propone il piano annuale di ricerca e l'eventuale organizzazione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, coordina le attività di finanziamento del CNR destinate al Dipartimento e tutte le attività di ricerca concertate con organismi di altre Facoltà e Università (italiane e straniere).

In ambito dipartimentale, il Direttore vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università; esercita tutte le altre funzioni derivanti dalle normative in vigore.

Il Direttore vigila sulla regolare osservanza e sullo svolgimento dei compiti del personale tecnico-amministrativo; può delegare, in tutto o in parte, tale funzione al Segretario Amministrativo.

Sempre coadiuvato dalla Giunta, il Direttore predispone annualmente una relazione sui risultati conseguiti dal Dipartimento, con riferimento alla ricerca; tale relazione viene trasmessa al Comitato di Coordinamento e Programmazione ed al Nucleo di Valutazione per quanto di loro competenza.

ARTICOLO 10

(Elezione del Direttore)

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia e può essere eletto per tre volte consecutive. In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione è affidata ad un professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità. Il Direttore è nominato dal Rettore e la durata del mandato è di tre anni accademici. Le votazioni per le elezioni del Direttore avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio. Nelle prime due votazioni, l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e, in caso di parità, prevale il più anziano in ruolo. Il quorum per la validità delle votazioni in caso di ballottaggio è fissato al 30% degli aventi diritto al voto. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un Vice Direttore, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore.

ARTICOLO 11

(Il Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Del Consiglio fanno parte:

a)      i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori ed il segretario amministrativo, quest’ultimo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante;

b)      una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo  afferente al Dipartimento, pari al 25% arrotondato all’intero superiore della consistenza della categoria;

c)      un rappresentante per ogni dottorato attivato con sede amministrativa nell’Ateneo e che afferisce al Dipartimento.

Su invito del Direttore del Dipartimento possono partecipare alle sedute del Consiglio, per la discussione di argomenti specifici iscritti nell’ordine del giorno, esperti non appartenenti al consiglio medesimo il cui contributo a tali argomenti sia considerato utile. Esaurita l’esposizione e risposto alle eventuali domande e chiarimenti, l’esperto deve essere invitato ad allontanarsi dalla riunione

ARTICOLO 12

(Compiti del Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio del Dipartimento di Linguistica detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento, promuove e coordina le attività dello stesso.

Approva entro il 30 settembre di ciascun anno su proposta della Giunta, sentito il Segretario Amministrativo per la parte contabile, le richieste di finanziamento ed il piano annuale di ricerca; approva, inoltre, entro il 30  novembre  il bilancio preventivo ed entro il 10  aprile   il conto consuntivo.

Composizione plenaria

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce nella sua composizione plenaria:

-   per approvare le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, in materia di finanziamenti e per l'assegnazione di personale tecnico-amministrativo  da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell'Università;

-   per approvare entro il 30 settembre  le richieste di finanziamenti per l'attuazione del piano annuale della ricerca e per l'eventuale organizzazione di centri di studio, laboratori (anche in collaborazione con altri   dipartimenti di università italiane e straniere o con enti come il CNR o altre istituzioni scientifiche);

-   per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché le eventuali variazioni di bilancio;

-   per promuovere la collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali;

-   per coordinare e organizzare le varie forme di insegnamento, eventualmente finalizzate ad esigenze di qualificazione.

Composizione ristretta

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce nella composizione limitata ai professori di ruolo e ai ricercatori:

-    per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, tenendo conto del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno del singolo docente;

-    per esprimere un parere sulla chiamata dei professori;

-   per proporre il conferimento di supplenze e di incarichi di insegnamento a persone di cui il Consiglio valuti la comprovata validità scientifica nelle aree scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento;

-   per formulare proposte relative alla istituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizi; ovvero, per esprimere parere vincolante al Comitato di coordinamento e Programmazione per la sperimentazione organizzativa e didattica e circa le proposte di costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizi, ai quali sia interessato il Dipartimento stesso.

 

ARTICOLO 13

(Funzionamento del Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei membri del Consiglio o della Giunta ne facciano motivata richiesta.

In ogni caso, il Consiglio viene convocato ogni anno entro il 30 settembre  per l'approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche; entro il 30  novembre  per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 10  aprile   per l’approvazione del conto consuntivo.

Delle riunioni del Consiglio di Dipartimento viene redatto apposito verbale formulato secondo quanto previsto dal DPR 445/00. Copie degli stralci o del verbale completo vengono inoltre trasmesse al Preside di Facoltà, ai Consigli di Corso di Studio interessati e agli uffici amministrativi per quanto di loro competenza.

Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese pubbliche mediante la messa a disposizione dei verbali secondo le forme di legge. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Dipartimento per la durata di trenta giorni.

L'Ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve pervenire ai membri dello stesso almeno otto giorni prima, salvo nel caso di convocazione urgente, nel qual caso sono sufficienti 24 ore. Per ciò che attiene le modalità di convocazione le stesse devono essere conformi a quanto disposto nel DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Il verbale della seduta precedente dovrà pervenire ai membri del Consiglio almeno otto giorni prima del Consiglio di Dipartimento successivo, nel corso del quale detto verbale sarà approvato.

Qualora particolari motivi d'urgenza lo richiedano, su richiesta di almeno 1/5 dei presenti aventi diritto al voto, il Segretario redige parte del verbale nel corso della seduta, al termine della quale la parte del verbale redatta sarà sottoposta ad approvazione.

In prima convocazione per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto. Salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono preminenti su qualunque altro impegno, didattico o di ricerca e ne costituiscono automaticamente giustificata ragione di sospensione.

ARTICOLO 14

(La Giunta)

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie funzioni, per il perseguimento delle finalità dipartimentali.

La Giunta è composta dal Direttore, dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo , da n. 2 professori di prima fascia, da n. 2 professori di seconda fascia, da n. 2 ricercatori e da un rappresentante dei dottorandi.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio.

Qualora lo ritenga necessario, la Giunta può convocare i Responsabili delle Commissioni istruttorie eventualmente istituite.

 

ARTICOLO 15

(Funzionamento della Giunta)

La Giunta viene convocata dal Direttore del Dipartimento.

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Delle riunioni di Giunta viene redatto apposito verbale formulato secondo quanto previsto dal DPR 445/00. I verbali possono essere consultati da tutti i membri del Dipartimento. Il numero legale, per la validità delle sedute, è fissato nella metà più uno dei suoi componenti. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

ARTICOLO 16

(Compiti della Giunta)

I compiti della Giunta sono tutti quelli non rientrano esplicitamente nella competenza del Consiglio, ovvero i compiti che il Consiglio deliberi di delegare alla Giunta stessa, nonché tutti gli atti di comprovata e urgente necessità. La Giunta inoltre nomina i responsabili e i componenti delle Commissioni Istruttorie permanenti o temporanee, fissandone i mandati.

ARTICOLO 17

(Commissioni Istruttorie)

I pareri delle Commissioni Istruttorie permanenti o temporanee sulle materie di loro competenza sono obbligatori ma non vincolanti ai fini delle successive delibere del Consiglio di Dipartimento.

Qualora il Consiglio disponga in maniera non conforme ai pareri espressi dalle Commissioni, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata.

ARTICOLO 18

(Operazioni elettorali e durata delle cariche)

Tutte le operazioni elettorali per la designazione degli organi del Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

Elezione del Direttore:

1.  nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento il Decano dei Professori di prima fascia, indice le elezioni  fissandone  le date, nomina una commissione elettorale, provvede alla costituzione del seggio ed alla designazione del suo presidente nella persona di un professore di prima fascia;

2.     è compito della commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto; inoltre, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva;

3.      il Decano convoca una seduta del corpo elettorale da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento;

4.      la durata del mandato, come indicato dall’art. 10 del presente regolamento, è di tre anni accademici.

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:

1.      ai fini dell’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale, ad eccezione del Segretario amministrativo del Dipartimento stesso, cui spetta il solo elettorato attivo, in quanto membro di diritto del Consiglio;

2.      i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta;

3.     almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice Direttore, dispone la convocazione straordinaria dell’Assemblea del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per procedere all’elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo triennio. L’Assemblea deve essere convocata per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all’albo del Dipartimento della convocazione;

4.      con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria dell’Assemblea del personale tecnico-amministrativo il Direttore, o chi lo sostituisce, provvede a:

a)      indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;

b)     designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento, un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni;

5.      risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d’età.

 

Elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca:

 

1.      ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l’elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati, che abbiano sede amministrativa nell’Ateneo ed afferiscano al Dipartimento, alla data di convocazione del corpo elettorale;

2.      i rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta;

3.      risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano d’età.

Elezione dei rappresentanti nella Giunta:

1.      ai fini dell’elezione dei rappresentanti nella Giunta, l’elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive (professori di prima fascia, professori dei seconda fascia, ricercatori, dottorandi e personale tecnico-amministrativo);

2.      risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d’età.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l’ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell’ambito degli organi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Nelle designazioni elettive previste dallo Statuto, ogni avente diritto esprime una sola

preferenza.

Le votazioni per le designazioni delle rappresentanze in seno agli organi del Dipartimento sono valide se vi ha preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

I mandati elettivi decorrono dal 1 novembre

La Commissione Elettorale redigerà apposito verbale di ogni elezione.

ARTICOLO 19

(Procedure di ricorso)

Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Dipartimento, lesive a giudizio dell'interessato del principio di libertà di ricerca e di insegnamento, è ammesso ricorso al Rettore entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della relativa delibera. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico.

ARTICOLO 20

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

TABELLA A

Elenco dei settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento di Linguistica

ICAR/18   

Storia dell’architettura

ING-INF/05   

Sistemi di elaborazione delle informazioni

IUS/09   

Istituzioni di diritto pubblico

L-ANT/02   

Storia greca

L-ANT/03   

Storia romana

L-ART/05   

Discipline dello spettacolo

L-FIL-LET/07   

Civiltà Bizantina

L-FIL-LET/08

Letteratura latina medievale e umanistica

L-FIL-LET/09

Filologia e linguistica romanza

L-FIL-LET/10   

Letteratura italiana

L-FIL-LET/11

Letteratura italiana moderna e contemporanea

L-FIL-LET/12   

Linguistica italiana

L-FIL-LET/14

Critica letteraria e letterature comparate

L-FIL-LET/15   

Filologia germanica

L-LIN/01

Glottologia e linguistica

L-LIN/02   

Didattica delle lingue moderne

L-LIN/03   

Letteratura francese

L-LIN/04   

Lingua e traduzione – Lingua francese

L-LIN/05   

Letteratura spagnola

L-LIN/06   

Lingue e letterature ispano-americane

L-LIN/07   

Lingua e traduzione – Lingua spagnola

L-LIN/10

Letteratura inglese Letteratura inglese

L-LIN/11   

Lingue e letterature anglo-americane

L-LIN/12   

Lingua e traduzione – Lingua inglese

L-LIN/13   

Letteratura tedesca

L-LIN/14   

Lingua e traduzione – Lingua tedesca

L-LIN/17   

Lingua e letteratura romena

L-LIN/18

Lingua e letteratura albanese

L-LIN/20   

Lingua e letteratura neogreca

L-LIN/21   

Slavistica

L-OR/09

Lingue e letterature dell'Africa

L-OR/12   

Lingua e letteratura araba

M-DEA/01   

Discipline demoetnoantropologiche

M-GGR/01   

Geografia

M-PED/01   

Pedagogia generale e sociale

M-PSI/01   

Psicologia Generale

M-STO/08

Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia

SECS-P/01

Economia politica

SECS-P/08

Economia e gestione delle imprese